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Si è letto e dibattuto in questi giorni di una sentenza in Cassazione al tribunale di Venezia.
In particolar modo del commento a mezzo articolo di tale Nadia Somma, la quale titola che l’alienazione genitoriale non esiste, che anzi la stessa alienazione sia un pretesto per togliere i figli alle madri.
Iniziamo con la definizione di Alienazione Genitoriale :
<< L’’alienazione genitoriale consiste nell’insieme di tutti quei comportamenti che vengono posti in essere da un genitore (alienante) per emarginare e neutralizzare l’altra figura genitoriale (alienato)>>
Quindi una questione comportamentale, alla pari del mobbing e dello stalking, questi ultimi tranquillamente utilizzati nei tribunali; mentre la disputa sulla scientificità riguarda la Pas ( sindrome di alienazione parentale), non è la stessa cosa !
Ora passiamo a qualche sentenza :
Tribunale Castrovillari, 27/07/2018, n.728
Tribunale Cosenza sez. II, 07/11/2019, n.549
Tribunale Cosenza sez. II, 18/10/2017, n.2044
Queste confermano l’alienazione parentale, non sono le uniche, e certamente ve ne sono di contrarie, l’argomento viene ampiamente dibattuto, ma l’alienazione parentale : esiste !
( non la scientificità o meno della Pas )
Ora veniamo all’articolo in questione, che qui potete leggere integralmente :
Principalmente la sentenza afferma che in presenza di ” condotte materne discutibili ” debbano essere prese in considerazione risoluzioni alternative ( a quelle stabilite, e poi applicate, in sede di Appello ).
Quindi : non corrisponde al vero che la Corte di Cassazione abbia dichiarato che l’alienazione parentale non esiste, anzi la stessa conferma la presenza di condotte materne discutibili, quindi avallando la tesi dei comportamenti posti in essere per emarginare e neutralizzare l’altra figura genitoriale, nella fattispecie il padre.
Siamo di fronte quindi alla presa d’atto dell’esistenza della volontà di alienare da parte della madre, un punto importantissimo questo ( il merito ).
Il giudizio della Cassazione non concorda con il metodo utilizzato : togliere il figlio alla madre alienante ed affidarlo in forma super-esclusiva al padre. Questo è il giudizio della Cassazione, ma non esiste ancora sentenza definitiva in quanto il fascicolo è stato rimandato alla Corte di Appello che dovrà nuovamente pronunciarsi, men che meno è stata redatta una sentenza che dichiara l’alienazione parentale inesistente, oppure che dichiara l’alienazione parentale un costrutto per defraudare le madri della propria prole !
Infine una nota relativamente alla citata ” taterpyt ” la cosiddetta colpa d’autore, citata nella sentenza.
Qualcuno in maniera superficiale l’ha paragonata alla dottrina nazista, e conseguentemente in maniera ulteriormente superficiale tacciando i sostenitori ” pasisti ” di fomentare dottrine naziste ( ricordo e ribadisco che l’alienazione parentale non è la Pas ).
In realta’ da una sommaria ricerca si riscontra questa taterpyt ricondotta ad un uso penale in Germania negli anni ’40 del secolo scorso; ma gli anni ‘ 40 sono un decennio cruciale per i tedeschi : prima cittadini benestanti seppur in guerra con il mondo, poi in preda al piu drammatico sfacelo nazionale ed infine dediti alla ricostruzione del Paese : a quale di queste fasi è applicabile la tetarpyt degli anni ’40 ? Alla Germania nazista che soccombeva sotto le bombe degli Alleati non credo proprio… ad ogni modo non si riscontra alcun nesso con la reale dottrina nazista : quella attuata dai Goebbels, Eichmann, Mengele e via discorrendo, un paragone del tutto campato per aria.
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